Art. 1. È costituito, con sede in Borgosesia, l'Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli.
Ai fini di una migliore articolazione della sua attività sono costituite due delegazioni: una nella città di Vercelli e una
nella città di Biella.
Art. 2. L'Istituto si propone di raccogliere, ordinare e custodire la documentazione di ogni genere riguardante il
movimento antifascista, partigiano, operaio e contadino nelle province di Biella e Vercelli, di agevolarne la consultazione, di promuovere gli
studi storici e, in generale, la conoscenza del movimento stesso, anche con l'organizzazione di convegni, conferenze e con
ogni altra iniziativa conforme ai suoi fini istituzionali.
Art. 3. Il patrimonio dell'Istituto è costituito: dalle quote dei soci; dai contributi di enti e privati; da proventi di iniziative.
L'Istituto può ricevere donazioni e succedere.
Art. 4. Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea dei soci effettivi; il Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5. Sono soci effettivi, oltre ai fondatori dell'Istituto, riconosciuti come tali nell'atto costitutivo, tutti i cittadini la
cui domanda di associazione, controfirmata da due soci effettivi, sia stata accolta dal Consiglio direttivo, che decide
insindacabilmente in merito alla accettazione.
Sono altresì effettivi i soci onorari, cioè le persone alle quali il Consiglio delibererà,
a suo insindacabile giudizio,
di assegnare la tessera a titolo onorifico e gratuito.
Art. 6. Possono essere ammessi come soci effettivi la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e altri
enti o istituzioni pubblici che intendano aderire all'Istituto per contribuire allo sviluppo della sua attività, nella persona di
un loro rappresentante designato.
Art. 7. L'accesso alla documentazione da parte del pubblico, le norme relative ai compiti del personale e ogni altra
disposizione che regoli il funzionamento dell'Istituto e non sia compresa nel presente statuto, è oggetto del regolamento
interno, che dovrà essere preliminarmente accettato da chiunque intenda partecipare alla sua attività, a qualunque titolo.
Art. 8. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, è di competenza del Consiglio
direttivo. I soci receduti o esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 9. Tutti i soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota sociale che verrà stabilita dal Consiglio direttivo
all'inizio di ogni anno sociale.
Il pagamento della quota implica l'accettazione, da parte del socio, dello statuto e del regolamento interno.
Art. 10. L'Assemblea dei soci effettivi si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, e in via straordinaria ogni volta
che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, o quando gliene venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno un quinto
dei soci effettivi.
Spetta all'Assemblea ordinaria: l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo; l'approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo dell'esercizio sociale; la nomina del Consiglio direttivo; la nomina del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Consiglio direttivo mediante avviso scritto, spedito ai soci al
loro indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Le deliberazioni
dell'Assemblea, ivi comprese le elezioni alle cariche sociali, vengono prese a maggioranza semplice e con la presenza di
almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, che non potrà stabilirsi a meno di un'ora dalla prima convocazione, le delibere sono
valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 12. Per modifiche dello statuto, per lo scioglimento dell'Istituto e per la devoluzione del suo patrimonio è
richiesta la presenza di almeno tre quinti dei soci effettivi ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 13. Il Consiglio direttivo è composto da undici membri, eletti dall'Assemblea generale tra i soci effettivi, per la
durata di due anni e rieleggibili. Esso è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo
svolgimento dell'attività dell'Istituto in attuazione dei fini di cui all'art. 2.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice ed ogni sua riunione, convocata mediante comunicazione
effettiva dell'ordine del giorno a tutti i suoi membri, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 14. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti che restano in carica due anni e
sono rieleggibili. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. In caso di assenza o impedimento, il presidente è
sostituito da un vicepresidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che
il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.
Art. 15. Il Consiglio direttivo nomina, anche al di fuori del proprio seno, il direttore dell'Istituto, al quale spetta il
compito di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del Consiglio direttivo e l'ordinato funzionamento dell'Istituto stesso.
Art. 16. Spetta inoltre al Consiglio direttivo di nominare un Comitato scientifico consultivo con il compito di
contribuire alla preparazione ed attuazione di programmi di ricerca e di altre iniziative di studio.
La composizione del Comitato scientifico, di cui possono essere chiamati a far parte anche membri del Consiglio
direttivo, viene decisa dal Consiglio medesimo e può essere modificata per adeguarsi alle esigenze che possono presentarsi.
Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del Comitato scientifico e delle eventuali commissioni di lavoro. Ad
esse partecipa di diritto anche il direttore.
Art. 17. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti nel suo seno dall'Assemblea generale dei
soci. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica un anno e ha il compito del controllo contabile dell'Istituto e di
riferirne all'Assemblea.
Art. 18. L'Istituto è associato all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, secondo lo
statuto di detto ente e in conformità dell'art. 3 della legge 16 gennaio 1967 n. 3.
Il presidente del Consiglio direttivo, o un suo delegato, rappresenta l'Istituto nel Consiglio generale dell'Istituto
nazionale.
L'Istituto intende partecipare, nel rispetto delle funzioni di coordinamento conferite alle superiori istanze nazionale
e regionale, a ogni forma di cooperazione scientifica e organizzativa, secondo gli impegni assunti unitamente agli altri
istituti associati all'Istituto nazionale. |