Art. 1. La presente legge è finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento
dell'attività scientifico-culturale degli Istituti storici del Piemonte associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3 e all'Archivio nazionale cinematografico della
Resistenza in Torino.
Art. 2. Per la realizzazione delle finalità della presente legge è stanziata annualmente a bilancio
una somma idonea a far fronte alle attività istituzionali degli enti di cui al precedente articolo. L'idoneità
dello stanziamento è valutata tenendo conto delle relazioni di cui ai successivi articoli 3 e 5.
Art. 3. Gli enti interessati al finanziamento presentano alla Giunta Regionale, entro il 30 ottobre
di ciascun anno, una relazione sui propri progetti e sull'attività istituzionale per l'anno successivo.
Art. 4. L'erogazione dei fondi avviene ai singoli enti in due rate annuali, di cui la prima entro il 30
marzo e la seconda entro 90 giorni dalla presentazione della relazione di cui al successivo articolo 5.
La ripartizione di entrambe le quote è effettuata in parti eguali per ciascun ente, prededotta una
quota del 3% da assegnarsi all'Istituto storico per la Resistenza in Torino.
Art. 5. Entro il 30 marzo di ciascun anno gli enti interessati presentano alla Giunta regionale una
relazione sull'attività svolta e sulle spese effettuate nel corso dell'anno precedente. La mancata
presentazione di detta relazione comporta da parte dell'ente la perdita del diritto ad ottenere la seconda quota di
finanziamento e ogni altro finanziamento.
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