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Il 30 marzo 2004 è stata approvata la legge n. 92 "Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle
vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati", pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 86 del 13 aprile 2004.
Per quanto riguarda gli aspetti commemorativi e divulgativi l'art. 1 recita:
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso
i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di
studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte
a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle
coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo
sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni
delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.
3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge
27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada
in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado,
ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
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