[Dalla sentenza contro Merico Zuccari e altri appartenenti
alla legione "Tagliamento"]
a cura di Piero Ambrosio
"l'impegno", a. IX, n. 3, dicembre 1989
© Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli.
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Nell'ambito del dibattito sulla guerra civile, pubblichiamo un brano della sentenza
emessa il 28 agosto 1952 dal Tribunale militare territoriale di Milano contro Merico Zuccari e altri quindici
appartenenti alla legione "Tagliamento" della Guardia nazionale
repubblicana1.
In essa, come si vedrà, il collegio giudicante si espresse nel merito della natura della Repubblica
sociale italiana, negando, contro il parere dello stesso pubblico
ministero2, che l'organismo si fosse
configurato come un governo insurrezionale di fatto e sostenendo che, secondo il diritto italiano, questo non
aveva nessuna veste giuridica.
La Rsi, secondo i giudici, fu un "ente raggruppante cittadini italiani al servizio dell'invasore tedesco",
un organismo voluto dal Reich, con cui esso esercitò l'occupazione in un modo peculiare.
Dall'altro lato, esaminando la posizione dei partigiani, sia secondo l'ordinamento internazionale sia
secondo il diritto italiano, i giudici sostennero non solo che si trattasse di "legittimi belligeranti" ma che,
considerando l'esplicito riconoscimento della loro attività da parte del legittimo governo italiano, ogni azione
condotta contro di loro dovesse essere giudicata come "condotta contro lo Stato italiano legittimo ed in aiuto
al nemico tedesco invasore".
Il pubblico ministero, nel corso della sua requisitoria, ed i difensori hanno ampiamente discusso intorno
alla natura giuridica della Repubblica sociale italiana sia riguardo al diritto internazionale, sia riguardo al
diritto positivo italiano.
Il Collegio ritiene che sia opportuno, da parte sua, inquadrare il duplice aspetto della questione ed
esprimere la propria convinzione in materia, che possa definitivamente porre in luce le particolari conseguenze che
tale risoluzione può avere nei confronti del presente procedimento.
Il primo aspetto della questione, e cioè la natura giuridica della Rsi nel campo delle norme del
diritto internazionale, ha un'importanza del tutto sussidiaria, in quanto il tribunale giudica tenendo presente
le norme dell'ordinamento positivo italiano, ed all'ordinamento internazionale deve unicamente
ispirare l'interpretazione di particolari norme dell'ordinamento positivo italiano, che coll'ordinamento
internazionale hanno riferimento.
Così delineata la bipartizione della quistione relativa alla natura giuridica della Rsi, è d'uopo che il
Collegio si soffermi sul primo aspetto della stessa, e cioè sulla natura giuridica della Rsi rispetto
all'ordinamento internazionale.
Il pubblico ministero, con autorevole e diffusa disamina, ha prospettato una particolare teoria in
materia, secondo la quale la Rsi dovrebbe considerarsi come governo insurrezionale di fatto perché essa ha
concretato quel complesso di attività burocratica, amministrativa, normativa, giudiziaria, che costituisce il
principium individuationis di un qualsiasi governo.
La Rsi quindi ha realizzato, nella sua breve vita, un ordinamento giuridico di carattere originario, il
quale, secondo il pubblico ministero, ha potuto effettivamente manifestarsi tale, per quanto in precarie
situazioni obiettive, derivanti dal conflitto in atto. Tale carattere originario nella Rsi il pubblico ministero ha ritenuto
di individuare per il fatto che detto ente ha avuto i natali in un periodo in cui l'Italia settentrionale e
centrale non potevano considerarsi nella situazione giuridica di territori occupati dalle truppe germaniche, non
esistendo stato di guerra tra l'Italia e la Germania sino al 13 ottobre 1943, data della dichiarazione di guerra da
parte del Regno d'Italia al Reich tedesco; che quindi nel periodo intercorrente tra l'8 settembre 1943 e il
13 ottobre dello stesso anno l'Italia trovavasi soggetta ad una massiccia azione di rappresaglia da parte
delle forze germaniche, a causa dell'armistizio stipulato dall'Italia con le Nazioni unite.
Secondo il Collegio tale teoria non può essere accolta: il pubblico ministero ha ritenuto di non ravvisare,
nel comportamento delle forze armate tedesche in quel periodo nei confronti delle forze armate italiane e
dei cittadini italiani un animus belli, una volontà ostile che non superasse i limiti della rappresaglia,
seppur vigorosa e realizzata con spregio assoluto delle più elementari norme di umanità, allo scopo di punire
il popolo italiano ed i suoi capi per l'abbandono del posto di combattimento al loro fianco.
Il termine di rappresaglia, usato a questo proposito dal pubblico ministero, consiste, secondo la definizione
più comunemente accettata dalla dottrina, nella reazione contro la lesione ricevuta di un proprio diritto
da parte di un soggetto di diritto internazionale contro un altro: al soggetto leso l'ordine internazionale
concede di ledere a sua volta un diritto dell'offensore, lesione quest'ultima che sarebbe di per sé atto illecito, ma
che cessa di essere tale perché legittimata dalla violazione del diritto altrui precedentemente compiuta da
colui contro il quale è rivolta (Balladore Pallieri). Questa la definizione della rappresaglia, quando
effettuata nell'ambito del diritto internazionale di pace.
Quanto alla rappresaglia effettuata nell'ambito del diritto bellico, essa si presuppone sempre effettuata
ai danni di un belligerante da parte di un altro offeso in un proprio diritto oppure a danno di un neutrale che
non si sia comportato secondo le regole prescritte per la particolare sua condizione di neutrale. Comunque
tale termine viene usato nel diritto internazionale per qualificare l'azione diretta a ritorcere contro un
altro soggetto la lesione ricevuta di un proprio diritto, sempre presupponendo questa lesione. In caso diverso
non si tratterà di rappresaglia ma di atto di guerra, soprattutto se il comportamento del soggetto
internazionale che questa azione eserciti sia tale che risulti con evidenza ch'egli voglia agire nell'ambito del diritto
bellico e non di quello di pace.
È difficile non riscontrare un
animus belli nel comportamento delle forze armate tedesche dopo l'8
settembre 1943; il disarmo sistematico di tutti i soldati italiani, la riduzione allo stato di prigionieri di guerra
dei militari stessi; l'impossessamento di tutto il materiale appartenente alle forze armate italiane,
considerato alla stregua di preda di guerra; l'attacco deciso e sistematico contro le forze armate italiane in condizioni
di resistere, il comportamento tenuto dai comandanti delle forze armate tedesche nei confronti della
popolazione civile e degli organi dello Stato italiano aventi poteri civili, tutte queste manifestazioni non sono indizio
di semplice volontà di rappresaglia, ma prove di una effettiva risoluzione dello Stato germanico di
considerare i suoi rapporti con lo Stato italiano e con i suoi cittadini come ispirati al diritto bellico. Che poi le
forze armate tedesche abbiano superato i limiti ad esse consentiti dalle norme del diritto bellico prescriventi
in materia di comportamento dei belligeranti nei confronti dei militari nemici e dei sudditi nemici in
genere, nonché in materia di rapporti tra occupante ed occupati, nonché in materia di limiti dell'occupazione
bellica, tutto ciò non può essere considerato altro che un motivo di particolare disdoro e in sostanza di
giudizio politico negativo nei confronti delle forze armate germaniche, ma non come manifestazione della messa
in esecuzione di una rappresaglia contro un'inesistente lesione di diritto.
Inoltre è facile osservare come la guerra sia sempre considerata come "rappresaglia" per la lesione di
un determinato interesse politico, e perciò in questo senso il comportamento della Germania nei
confronti dell'Italia, dopo l'8 settembre 1943, può essere usato non nella sua accezione dogmatica, bensì nella
sua accezione puramente politica. Né peraltro può essere sostenuto che lo stato di guerra tra l'Italia e la
Germania non può essere esistito prima del 13 ottobre 1943, in quanto prima di tale data l'Italia non aveva
potuto dichiarare la guerra alla Germania, tale dichiarazione essendo inibita dalle clausole armistiziali, e solo
in quella data essendole stato permesso dalle nazioni alleate di dichiararla. A questo proposito è agevole
osservare che anche da parte delle forze armate italiane, resistenti all'attacco germanico, dopo l'8 settembre 1943,
si può notare un comportamento non equivoco, e manifestamente ispirato al diritto bellico, anche se, per
una particolare norma armistiziale, la dichiarazione di guerra non poteva essere ufficialmente effettuata. È
noto però che la dichiarazione di guerra non è necessaria affinché guerra vi sia, e d'altra parte sembra
indubitabile che, ove lo Stato italiano aveva il controllo delle proprie forze armate, pur dopo le prime incertezze,
queste forze diresse contro le forze armate germaniche, con chiara volontà di un comportamento bellico.
D'altra parte che lo Stato italiano si sia considerato in guerra contro la Germania anche prima del 13
ottobre 1944, è chiaramente rilevabile da numerosissime disposizioni legislative interne, che considerano l'8
settembre 1943 come inizio della lotta armata contro lo Stato germanico, considerando pertanto lo stato di
guerra esistente a quella data.
Così stabilito l'inizio dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania all'8 settembre 1943, si può dire che
in pari data si inizi l'occupazione di parte del territorio italiano da parte delle forze armate germaniche:
l'ordinanza n. 1 del generale Kesselring in data 11 settembre 1943, dichiarava infatti che il territorio italiano
doveva considerarsi sottoposto alle leggi tedesche di guerra, con la quale frase evidentemente il comandante
delle forze armate germaniche intendeva riferirsi alla qualità di occupante che le forze stesse avevano assunto.
Ed in effetti, pur violandone spesso i precisi doveri, da occupanti si comportarono sin da quei giorni,
estendendo man mano ed in brevissimo tempo i relativi poteri su buona parte del territorio italiano.
Ciò premesso, è difficile poter concettualmente far coesistere l'inizio di un'occupazione bellica con
la nascita di un governo di fatto insurrezionale. Invero, affinché possa esistere governo di fatto
insurrezionale, tale che l'ordinamento internazionale gli possa riconoscere siffatta qualifica, è necessario e sufficiente
ch'esso si affermi stabilmente rispetto almeno ad una parte della popolazione statale su cui vuole
imperare, e ad una parte del territorio, e di qui sia in grado di condurre la lotta armata contro lo Stato contro
cui insorge. Requisiti di un governo di fatto sono pertanto la stabilità, termine questo da assumersi
nell'accezione relativa alla precarietà delle circostanze dell'insurrezione, e l'indipendenza, che deve avere carattere
originario e coesistente all'origine del movimento insurrezionale che ha portato alla formazione del governo di
fatto. Gli esempi classici che si danno dei governi di fatto insurrezionali hanno senz'altro simili requisiti: tali
ad esempio gl'insorti del Nord America contro l'Inghilterra nel 1776 e la Confederazione degli Stati
americani del Sud dopo la secessione del 1861.
Siffatti requisiti non sono in alcun modo riscontrabili nel processo di formazione della cosiddetta
Repubblica sociale italiana, che nacque da un governo fascista artificiosamente ricostituito dall'occupante germanico
il 23 settembre 1943, con a capo il Mussolini, il quale, in data 25 novembre 1943, proclamò la
Repubblica sociale italiana. Questo ente non poteva derivare i suoi poteri (se dovesse essere considerato qualcosa di
più di quello che fu e cioè un ente raggruppante cittadini italiani al servizio dell'invasore tedesco) che
dall'uno o dall'altro dei seguenti titoli: una norma giuridica, che lo riconoscesse legittimo successore del
precedente governo; una situazione di fatto che, come abbiamo visto, avesse i requisiti obiettivi del
movimento insurrezionale.
Non essendo sorta la Rsi da una norma giuridica che la riconoscesse come legittimo successore del
governo italiano, e contemporaneamente non avendo i requisiti del governo di fatto insurrezionale, devesi
concludere ch'essa consistette in un ente alle dipendenze dell'occupante germanico, il quale volta a volta
riconosceva ad esso determinati poteri nei limiti dall'occupante consentiti, che comunque, secondo
l'ordinamento internazionale, non potevano andare oltre i poteri dello stesso occupante.
In sostanza si è trattato di un peculiare modo di esercitare l'occupazione del territorio italiano da parte
dello Stato germanico: d'altro canto non devesi concludere che tra l'occupante tedesco e la Rsi esistesse
un rapporto organico, nel senso che la Rsi possa configurarsi come organo dell'occupante medesimo,
per l'impossibilità dogmatica di una simile definizione, almeno per usar riguardo al significato che nel
diritto internazionale ed in genere nel diritto pubblico viene dato ad un tale termine.
Da parte del primo difensore dell'imputato Alimonda, confortato dal consenso di alcuni altri membri
del Collegio di difesa, si è prospettata invece al Tribunale una diversa ed opposta teoria, secondo la quale
tanto la Rsi quanto il Regno d'Italia debbono essere considerati, almeno per il periodo per cui la detta Rsi
ebbe vita, due "stati di fatto" in quel momento concorrenti e contendenti nel territorio italiano. E ciò
soprattutto in considerazione del fatto che il Regno d'Italia, in virtù dell'armistizio testé concluso, doveva
essere considerato come rinunziatario di poteri attinenti alla sovranità, data la paralisi e l'impossibilità di
agire autonomo in cui trovavasi in quel periodo.
Per quel che attiene la Rsi più sopra questo Collegio ha già espresso il proprio convincimento. Quanto
alle considerazioni delle difesa circa il Regno d'Italia è da rilevarsi anzitutto che la formulazione prospettata
è quanto meno scorretta, non esistendo uno stato che non sia al contempo un ordinamento giuridico, e
quindi non potendo nemmeno discorrersi di "stato di fatto" perché termine, quest'ultimo, frutto di una
erronea elaborazione del vocabolario giuridico. Ma se la difesa ha voluto parlare di "governo di fatto" riferendosi
al Regno d'Italia, la teoria prospettata merita alcune fondamentali osservazioni di principio. Secondo la
difesa, a causa dell'armistizio e degli avvenimenti susseguenti si avrebbe avuto in Italia una vera e propria
soluzione di continuità nella sovranità e nelle potestà derivanti da questa, tale sovranità essendo stata rinunziata
nel predetto armistizio: e non si potrebbe ritenere altrimenti dal momento che il Regno d'Italia si
definisce "stato di fatto" o "governo di fatto" che dir si voglia. Senonché la difesa ha confuso tra il concetto
di sovranità e l'esercizio dei poteri da essa derivanti, che sarebbe come confondere, nel diritto privato,
tra capacità di diritto e capacità di agire. Nessun armistizio e nessuna convenzione con le nazioni alleate
conteneva peraltro rinunzie alla sovranità del Regno d'Italia, ma solo accettazione di limitazioni nell'esercizio
di pubblici poteri, esercizio che, nella maggior parte dei casi, era sottoposto a preventiva approvazione
degli atti da esso derivanti da parte delle autorità alleate. Senonché potrebbesi pensare che, dopo il colpo di
stato del 25 luglio 1943, il Regno d'Italia si sia venuto a trovare in una situazione agiuridica, in conseguenza
del colpo di stato stesso.
In effetti, il predetto colpo di stato si risolse pacificamente, ed il re, facendo quanto la Costituzione
gli vietava, assumeva la pienezza del potere, sopprimendo gli organi dello Stato costituzionalmente
vigenti, soprattutto con il regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 705. Ma tale situazione si consolidava
immediatamente a causa della felice riuscita del colpo di stato stesso, per cui lo Stato italiano non aveva nessuna soluzione di
continuità assommando il re poteri che non gli spettavano. Le norme eccezionali, sorte in conseguenza
del colpo di stato, si consolidavano, venendo acquisite come parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano.
Pertanto l'armistizio non poteva mutare una situazione di diritto esistente in Italia, ed il re rimaneva
"il punto di attribuzione della sovranità", secondo la suggestiva definizione di Kelsen. D'altra parte, qualora
la sovranità del Regno d'Italia, e quindi la sua stessa assenza di stato di diritto e soggetto di diritto
internazionale fosse venuta a mancare, non si comprende in quale preciso momento tale sovranità sarebbe stata
nuovamente acquisita dal Regno stesso o dalla Repubblica che gli succedette. In verità il Regno d'Italia fu
considerato sempre da tutti i membri della comunità internazionale, come soggetto di diritto internazionale e
membro della comunità stessa, e questo argomento è decisivo per ritenere che dal punto di vista
dell'ordinamento internazionale il Regno d'Italia vada considerato come l'unico stato sovrano, ed a lui doveva anche in
quel periodo essere riconosciuto il diritto di sovranità sul territorio dello Stato e sulla popolazione di quel territorio.
Gli stessi difensori hanno sostenuto innanzi a questo Tribunale che lo stato di guerra tra l'Italia e la
Germania non è mai esistito, per un triplice ordine di motivi.
Non sarebbe esistito anzitutto perché la dichiarazione di guerra tra l'Italia e la Germania sarebbe
stata imposta dagli Alleati al governo italiano, e secondariamente perché la dichiarazione di guerra stessa fu
dal maresciallo Pietro Badoglio, capo del governo italiano di allora, imposta al re, che era di contrario parere
e che non voleva dichiararla, e che sarebbe stato indotto da Badoglio con una sorta di
vis compulsiva come lo stesso Badoglio ebbe poi ad apertamente dichiarare. A parte la singolarità di un simile motivo addotto
a sostegno della propria tesi, che peraltro potrebbe condurre ad una interessante dissertazione sulla
teoria generale degli atti giuridici invalidi nel campo del diritto pubblico, nonché nel campo del diritto
internazionale per le conseguenze di atti invalidi di organi degli stati aventi rilevanza internazionale in seno a
questo ordinamento, è fuor di luogo cercare di invalidare la dichiarazione di guerra che, come è risaputo, non
è necessaria affinché guerra vi sia. Ma un terzo motivo ha addotto la difesa a sostegno della sua tesi: si
dice che, qualora questo stato di guerra vi fosse stato effettivamente esso non avrebbe ancora fine, pur
essendo state riprese cordiali relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Germania.
Invero, sosteneva il primo difensore dell'imputato Alimonda, alla guerra si pone fine in due modi: con
la debellatio di uno dei belligeranti o col trattato di pace; quindi, non essendo intervenuta la
debellatio della Germania, e non essendo stato stipulato un trattato di pace tra l'Italia e la Germania, una guerra, tra
l'Italia e la Germania, non vi è stata.
A parte che è assai discutibile e discusso in dottrina circa la
debellatio della Germania, che secondo una parte autorevole degli studiosi sarebbe in effetti avvenuta, è da osservare che la formulazione della
difesa circa le maniere in cui può terminare lo stato di guerra appare incompleta. Invero il modo più semplice e
più comunemente verificatosi nella pratica internazionale di porre termine ad una guerra è quello della
concorde volontà manifestata dai paesi belligeranti di rinunciare all'uso dei mezzi concessi dal diritto
internazionale bellico, anche in guisa del tutto implicita e tacita, agendo nell'ambito del diritto internazionale di pace,
ed instaurando in quest'ambito i loro nuovi rapporti. Così è successo fra l'Italia e la Germania, e allo stato
di guerra è stato posto fine per la concorde volontà dei due paesi.
Alla luce della teoria sovra esposta, è agevole al Collegio formulare alcune brevi osservazioni sulla
natura giuridica della Rsi nei rapporti dell'ordinamento positivo italiano.
Per questo ordinamento la Rsi deve essere ritenuta come una associazione o un organismo con nessuna
veste giuridica, posto in essere da cittadini italiani onde combattere contro lo Stato italiano, onde alla stessa
Rsi non può essere riconosciuta legittimità alcuna, né ai suoi atti, né agli ordini delle autorità da essa
costituite; tali ordini e tali atti, oltre a non avere rilevanza giuridica, hanno indubbi requisiti di antigiuridicità.
Pertanto, trattandosi nella specie di una osservazione di carattere generale, è inesatto ritenere che per
il nostro ordinamento l'inizio nel tempo di una dichiarazione di illegittimità ed antigiuridicità della Rsi
si debba far risalire al primo provvedimento legislativo inteso a punire i cosiddetti delitti fascisti, e cioè
al decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. Invero, con questo primo decreto l'ordinamento
italiano reagiva con speciali disposizioni di carattere penale alla complessità del tradimento operato da
numerosissimi cittadini italiani, onde reprimere l'attività sovvertitrice di questi nella speciale congiura.
Ma l'illegittimità e l'antigiuridicità dell'organismo Rsi non è stata dichiarata con speciale provvedimento
di legge, poiché di questo non vi era bisogno. Queste qualità coesistevano al suo nascere, poiché, rispetto ad
un ordinamento e nell'ambito di questo, il fatto o l'atto antigiuridico non possono ricevere mai questi
attributi a posteriori. Tanto più nel rilievo che l'attività della Rsi tendeva a colpire l'ordinamento giuridico
italiano, e quindi lo Stato italiano nella sua essenza sovrana e nella sua esistenza stessa.
La difesa però ha fatto rilevare al Collegio che esistono numerose sentenze della Suprema corte di
cassazione, che riconoscono la qualità di pubblici ufficiali, almeno di fatto, a funzionari dipendenti dalla Rsi, in
relazione alla responsabilità penale derivante da atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; pertanto, quanto
sopra osservato non sarebbe completamente tenuto in conto dalla giurisprudenza del Supremo collegio. Il
rilievo della difesa è inconferente, se sol si pensi che la Suprema corte ha ritenuto che i funzionari della
Rsi rispondessero degli atti compiuti nell'esercizio solo di particolari funzioni, tenendo conto che
l'ordinamento giuridico italiano aveva vigore nel territorio occupato dalle truppe tedesche, e quindi i funzionari
delle amministrazioni di carattere statale debbono rispondere penalmente degli atti compiuti nell'esercizio
delle funzioni inerenti all'attività in concreto spettante all'occupato, ed aventi riflessi sui beni giuridici dello
Stato italiano.
Per quel che riguarda l'organizzazione militare della Rsi essa deve essere considerata come
organizzazione rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, e quindi giuridicamente non aventi alcun valore le norme,
gli ordini, i vincoli di subordinazione e i poteri gerarchici da essa emanati. Relativamente ai militari della
Rsi, si è parlato di legittima belligeranza nel quadro dell'ordinamento internazionale, da cui scaturirebbero
decisive conseguenze nell'ambito dell'ordinamento italiano. E ciò a causa del famoso accordo intervenuto tra
gli Alleati e i tedeschi circa il trattamento dei prigionieri di guerra da usare nei riguardi dei militari della Rsi
e reciprocamente dei partigiani. Nessun valore peraltro di riconoscimento giuridico può essere dato ad
una convenzione avente per iscopo un trattamento da usarsi ai militari e ai partigiani d'ispirazione
unicamente umanitaria, cui peraltro dette l'assenso, per superiori esigenze, anche il governo italiano, che pur
continuava a perseguire il tradimento ed i reati ad esso riferentesi secondo le proprie leggi.
Brevi considerazioni ritiene il Collegio di dover esporre riguardo alla quistione relativa ai
partigiani, nell'ambito dell'ordinamento internazionale e riguardo all'ordinamento positivo italiano.
L'evoluzione storica delle tradizionali norme di guerra ha portato ad assegnare un importantissimo ruolo
a quella speciale forma di violenza bellica che è la guerra partigiana. Le recentissime esperienze
belliche hanno poi dimostrato come questa guerra si sia sviluppata in guisa pressoché generale in tutti i
territori occupati dalle truppe tedesche. L'ordinamento internazionale non poteva rimanere insensibile a
codesta innovazione negli aspetti obiettivi della guerra, ed infatti la Convenzione di Ginevra del 1949
ha convenzionalmente codificato dei principi e delle norme che già esistevano, sia pur in embrione, nel
diritto internazionale, suggellando pertanto quelle norme di condotta che già ritenevansi necessarie nel
corso dell'ultimo conflitto. La Germania, che nella specie può considerarsi l'unica antagonista delle forze
partigiane nell'ultima guerra mondiale, aveva al proposito mantenuto un contegno a volte sprezzante anche delle
norme contenute nella Convenzione dell'Aja del 1909, a volte riconoscendo in particolari situazioni ed
in frammentarie occasioni particolari diritti a singole formazioni partigiane, anche non fornite di quei
requisiti. In generale però deve dirsi ch'essa ufficialmente mai volle riconoscere la qualità di legittimi belligeranti
alle formazioni partigiane, e che solo l'iniziativa di qualche comandante militare valse ad attenuare la rigidità
di questo principio.
Poiché però il Collegio intende rimanere nella trattazione della materia di causa, intende pure rilevare
se nelle formazioni che la legione "Tagliamento" ebbe a combattere con illimitata ferocia, sono
riscontrabili requisiti prescritti dalla citata Convenzione dell'Aja per il riconoscimento della legittima belligeranza
alle milizie ed ai corpi volontari.
Tali requisiti sono i seguenti: di avere un capo responsabile per i suoi subordinati; di avere un segno
distintivo fisso e riconoscibile a distanza; di portare le armi apertamente; di conformarsi nelle loro operazioni
alle leggi ed alle consuetudini di guerra.
Quanto al primo requisito, è indubbio che nel primo periodo in cui la "Tagliamento" ebbe ad operare
nelle montagne della Valsesia, le formazioni partigiane con le quali ebbe a combattere avevano un capo
responsabile, del resto ricercatissimo ed ambitissimo come "preda di guerra", che era Cino Moscatelli; nel Veneto
esse ebbero di fronte formazioni partigiane già inquadrate nel Corpo volontari della libertà, agli ordini di
capi responsabili, gerarchicamente dipendenti da un comando generale; nel Bergamasco e nel Bresciano, ove
la legione "Tagliamento" ebbe di fronte la
53a brigata Garibaldi comandata dal "Montagna", e la
divisione "Fiamme Verdi" del Mortirolo, che aveva addirittura un capo che conferiva direttamente con lo Zuccari e
si firmava come tale.
Quanto al secondo requisito, il teste Cino Moscatelli ha ampiamente riferito al Collegio circa i
distintivi portati dai partigiani facenti parte delle sue formazioni, distintivi che pure constano al Collegio recassero
le formazioni partigiane del Veneto, e così pure le formazioni del Mortirolo.
Al proposito è d'uopo ricordare che l'imputato De Filippis uccise due montanari, Plebani Sante e Ruggeri
Felice, a Fonteno sol perché portavano al collo un fazzoletto verde, e questo basti a dimostrare quanto
valore avesse un distintivo di tal genere per far riconoscere agli occhi dei militi della "Tagliamento" un
partigiano delle "Fiamme Verdi".
Il terzo requisito è più ovviamente riscontrabile dagli atti di causa, che recano notizia di numerosi scontri
a fuoco tra partigiani e militi, da quello di Santa Maria di Curino a quello di San Vito di Leguzzano, nei
quali con tutta evidenza i partigiani portavano le armi apertamente: naturalmente questo requisito deve
essere considerato alla luce della tecnica particolare della guerra partigiana, che per sua stessa definizione non
è guerra di schieramenti opposti, ma di rapidi movimenti di piccole formazioni isolate che talvolta
debbono per ovvii motivi inerenti alla loro stessa missione celare il proprio armamento.
Quanto al quarto requisito nulla è emerso in causa che confortasse l'opinione secondo la quale, almeno
negli episodi in cui fu parte in causa la legione "Tagliamento", le formazioni partigiane ad essa opposte non
si siano conformate alle leggi e consuetudini di guerra. Il Collegio a questo proposito ritiene richiamarsi a
un episodio, che il teste Cino Moscatelli ha ampiamente narrato all'udienza e che il difensore
dell'imputato Zuccari intendeva portare ad esempio dei metodi feroci e contrari alle leggi di guerra usati dalle
formazioni comandate dal Moscatelli. Si tratterebbe del famoso episodio avvenuto nei pressi di Quarona nella notte
tra il 5 ed il 6 aprile 1944, nel corso del quale vennero uccisi, in un'imboscata tesa dai partigiani, venti militi
del 1o battaglione. Il difensore dello Zuccari affermava che tutti i legionari, anche feriti, erano stati
barbaramente finiti dai partigiani; il Moscatelli ha smentito la circostanza, che del resto è smentita dallo stesso
diario storico del 63o battaglione il quale, alla pagina 13, alla cronaca del giorno 6 aprile, recando la notizia
della morte di venti legionari, aggiunge che "vi sono pure feriti un ufficiale e due legionari", il che fa
supporre che in effetti i feriti, come ha dichiarato il Moscatelli, siano stati risparmiati.
Così dimostrata la qualità di legittimi belligeranti delle formazioni partigiane nei confronti
dell'ordinamento internazionale, il Collegio ritiene necessari alcuni cenni circa la posizione giuridica dei partigiani
nell'ambito dell'ordinamento positivo italiano.
Non vi è dubbio che sin dai primi tempi dell'occupazione tedesca il comportamento del governo italiano
nei confronti dei partigiani, pur senza provvedimenti legislativi specifici, sia stato di esplicito
riconoscimento della loro attività come attività in precipuo favore dello Stato italiano legittimo, invero le formazioni
partigiane per le loro caratteristiche potevano senza dubbio configurarsi in quei "corpi volontari" autorizzati a
prendere parte alla guerra, di cui parla l'art. 7 del codice penale militare di guerra. In questa nozione fornita
dalla legge penale militare di guerra è evidente che già il legislatore prevedeva questi corpi volontari come
possibili, e che quindi non era necessaria una precisa disposizione di legge che autorizzasse a prendere parte
alla guerra i partigiani, i quali avevano preso le armi in modo del tutto spontaneo e volontaristico, in
questo elemento volontaristico trovando la propria legittimazione.
Ma oltre a tutte le manifestazioni ufficiali ed ufficiose di riconoscimento delle formazioni partigiane, e al
di là della citata ed inequivocabile disposizione dell'art. 7 del codice penale militare di guerra, il
Collegio intende ancora citare il decreto legge luogotenenziale del 9 novembre 1944, n. 319, con il quale si
istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata; ed il decreto
legge luogotenenziale del 12 dicembre 1944, n. 395, con il quale veniva costituito il Ministero per l'Italia
occupata, nonché l'art. 1 del decreto legge luogotenenziale del 28 febbraio 1945, n. 75, nel quale il legislatore
prevedeva esplicitamente la lotta contro i tedeschi e contro i fascisti con essi collaboranti. In conclusione, le
formazioni partigiane, sin dall'inizio della lotta contro il tedesco invasore debbono essere considerate alla stregua
di corpi volontari militari composti di cittadini italiani e qualsiasi azione di guerra condotta contro di loro
deve considerarsi condotta contro lo Stato italiano legittimo ed in aiuto al nemico tedesco invasore.